Il percorso di Autoconsumo Collettivo e Comunità Energetiche

La direttiva RED II, del 2018, ha aperto ad una rivoluzione delle rinnovabili in Europa, grazie all’approvazione dello scenario di penetrazione delle rinnovabili sul consumo finale lordo al 32% entro il 2030, incrementando di ben 5 punti l’obiettivo UE al 2030 precedente. La stessa SEN Italiana del 2017, più propositiva rispetto alla strategia UE, si fermava al 28% di penetrazione. 

E’ importante tener conto che per raggiungere il 28% di penetrazione delle rinnovabili è necessario portare al 55% la quota sul settore elettrico, in quanto il consumo finale lordo include anche altre fonti primarie non rinnovabili. Questo implica che per raggiungere il 32% complessivo bisognerà andare oltre il 60% sul settore elettrico.

Secondo il Rapporto delle Attività 2019 (consultabile sul sito GSE), nel 2019 il livello di energia verde è stato stimato in circa 115 TWh, senza grandi variazioni rispetto a quello del 2018 e poco più della metà del livello da raggiungere per rispettare la strategia RED II (210 TWh), soddisfacendo circa il 18% dei consumi energetici complessivi. 

Da questo scenario si evince con chiarezza la necessità, espressa dalla stessa direttiva RED II, di investire in modo massivo sulle energie rinnovabili consentendo “lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture”, favorendo “lo sviluppo e la coesione delle comunità”. 

Sempre nella direttiva si legge la necessità di introdurre la definizione di “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente“, stabilendo per essi “un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati”.

L’Italia ha anticipato il recepimento della direttiva comunitaria, il cui termine scade a Giugno 2021, attraverso la promulgazione del Decreto Legge 162/2019 – DL Milleproroghe – poi convertito nella Legge n.8 del 28 Febbraio 2020, a cui hanno fatto seguito la Delibera ARERA 318/2020/R/eel, relativa alla regolazione delle partite economiche attraverso un modello di regolazione transitorio da applicare agli schemi di Autoconsumo Collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili, e il Decreto MISE del 15 Settembre 2020, che ne stabilisce la tariffa incentivante per la remunerazione.

Il 22 dicembre 2020, sono state pubblicate le Regole tecniche riguardanti l’Autoconsumo Collettivo e le Comunità Energetiche, attraverso le quali il GSE ha indicati i requisiti necessari, le modalità di accesso, lo schema di contratto standard e le tempistiche di erogazione degli incentivi.

L’interesse mostrato dall’Italia e dagli altri paesi della Comunità Europea per la regolamentazione dei sistemi di produzione collettivi è giustificato dai numerosi vantaggi che gli stessi portano a beneficio del sistema elettrico, della rete di distribuzione e della collettività:

  • gli impianti di produzione di energia termoelettrica hanno dei costi fissi e variabili che aumentano all’aumentare della domanda e la produzione da fonti rinnovabili ne riduce la spesa in maniera più che proporzionale;
  • la possibilità di autoconsumare l’energia in prossimità dell’impianto fa diminuire i costi di gestione delle reti di distribuzione e ne aumenta la qualità, riducendo fenomeni quali il rischio di saturazione della rete e lo sbilanciamento della produzione;
  • prosumer e consumer hanno la possibilità di partecipare attivamente alla produzione di energia verde, sfruttando l’energia autoprodotta, lavorando in forma di comunità e abbattendo i costi in bolletta.

Con il recepimento del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che affronta e risolve alcune delle criticità sollevate durante il periodo sperimentale, vengono infine delineate le regole a cui dovranno sottostare le comunità energetiche per i prossimi anni, in attuazione alla direttiva RED II di cui sopra.

GLI INCENTIVI PER L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO: I NUMERI

DETRAZIONI

  • Superbonus Ecosismabonus 110% -> gli impianti fotovoltaici destinati ad autoconsumo collettivo possono essere inseriti quali interventi trainati di una ristrutturazione, fino al limite di 20 kWp e 48.000€. Per l’accumulo vale il limite di 48.000€ per ciascuna Unità Abitativa.
  • Detrazione fiscale 50% -> oltre la soglia dei 20 kWp di impianto installato o in assenza di interventi trainanti per accedere al superbonus 110% l’impianto può beneficiare delle detrazioni per ristrutturazione edilizia. Il limite massimo è di 96.000€ per ciascuna Unità Abitativa, limite entro il quale è compreso anche l’accumulo.

INCENTIVI

  • Energia prodotta e autoconsumata direttamente (servizi condominiali collegati all’impianto) – non sono previsti incentivi per questa quota di energia, ma permette di risparmiare subito il 100% della quota variabile della bolletta, inclusi energia, dispacciamento, oneri e iva. TOT: circa 17-28 cent/kWh (valore indicativo che varia al variare del costo unitario in bolletta)
  • Energia prodotta e consumata simultaneamente (utenze private non collegate direttamente all’impianto) – incentivo di 100€/MWh (10 cent/kWh), restituzione oneri di dispacciamento (circa 1 cent/kWh) e possibilità di vendere l’energia in ritiro dedicato (circa 5 cent/kWh). L’incentivo (100€/MWh) non è previsto per la quota di energia ascrivibile alla quota potenza che ha beneficiato del Superbonus 110%. TOT: circa 16 cent/kWh
  • Energia prodotta e non consumata – possibilità di vendere l’energia in ritiro dedicato (al prezzo di mercato dell’energia). Non è prevista per la quota di energia ascrivibile alla quota potenza che ha beneficiato del Superbonus 110%. [nota: la presenza di accumulo elettrico riduce sensibilmente questa quota non remunerata e riduce quindi il tempo di ritorno dell’investimento] TOT: circa 5-15 cent/kWh (valore indicativo che varia al variare del costo unitario)